Il 14 maggio 2024 è stata pubblicata la nuova Direttiva n. 2024/1385/UE (GUUE 24 maggio 2024, Serie L), sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in tutta l’Unione. La Direttiva introduce nuove disposizioni per la definizione dei reati e delle pene, la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l’assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. E’ entrata in vigore il 13 giugno 2024.
Lo scopo della direttiva è “fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione”, rafforzando le misure già esistenti e introducendo nuove disposizioni concernenti la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l’assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.
La direttiva prevede che siano punite come reato le condotte dolose di: mutilazioni genitali femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie online (art. 7); istigazione alla violenza o all’odio online (art. 8).
Particolare attenzione è prestata ai reati in cui la violenza è intrinsecamente connessa all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (denominate «TIC») ed in cui tali tecnologie sono utilizzate per amplificare in modo significativo la gravità dell’impatto dannoso del reato, modificando in tal modo le caratteristiche dello stesso (cfr. artt. 5, 6, 7, 8).
La riservatezza dei minori nella pubblicazione di articoli e sentenze (Garante Privacy, Provvedimento n. 411/2024)
Finanziamento per acquisto auto: le rate vanno restituite se il mezzo non viene consegnato
Se la vendita e il finanziamento sono collegati, l’inadempimento della prima travolge anche il secondo
La Suprema Corte (Cassazione n. 5365/2024) si pronuncia in una vicenda molto attuale.
IL CASO. Per acquistare un’auto un uomo conclude un contratto di finanziamento, tuttavia, il mezzo non gli viene consegnato ed egli agisce in giudizio contro la società che ha erogato il credito, al fine di ottenere la ripetizione delle rate versate. In primo grado, la sua domanda viene rigettata, mentre in appello è dichiarata la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa.
Il consumatore può agire contro il finanziatore nel caso in cui il bene non gli venga consegnato?
La Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5365 (testo in calce), premette che la vicenda in esame è risalente nel tempo (2009) e, quindi, non trova applicazione l’art. 125- introdotto nel 2010, che disciplina proprio l’ipotesi dell’inadempimento del fornitore. In ogni caso, secondo gli ermellini, tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento sussiste un collegamento negoziale e il mancato perfezionarsi del contratto di vendita – stante la mancata consegna dell’auto – comporta l’invalidità del contratto di finanziamento, venendo meno la causa di quest’ultimo.
Direttiva 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
Il 14 maggio 2024 è stata pubblicata la nuova Direttiva n. 2024/1385/UE (GUUE 24 maggio 2024, Serie L), sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in tutta l’Unione. La Direttiva introduce nuove disposizioni per la definizione dei reati e delle pene, la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l’assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. E’ entrata in vigore il 13 giugno 2024.
Lo scopo della direttiva è “fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione”, rafforzando le misure già esistenti e introducendo nuove disposizioni concernenti la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l’assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.
La direttiva prevede che siano punite come reato le condotte dolose di: mutilazioni genitali femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie online (art. 7); istigazione alla violenza o all’odio online (art. 8).
Particolare attenzione è prestata ai reati in cui la violenza è intrinsecamente connessa all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (denominate «TIC») ed in cui tali tecnologie sono utilizzate per amplificare in modo significativo la gravità dell’impatto dannoso del reato, modificando in tal modo le caratteristiche dello stesso (cfr. artt. 5, 6, 7, 8).
Eccesso di velocità e auto sbalzata oltre il guard rail: il Comune è responsabile?
Cass. Civ. 31 maggio 2023, n. 15447
La responsabilità per danno cagionato da cose in custodia è oggettiva. Sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito indipendentemente dalla sua diligenza.
Un ragazzo, durante la manovra di sorpasso a 100 km/h, perde il controllo dell’auto che non viene trattenuta dal guard rail e va a schiantarsi contro un albero. Il giovane perde la vita e i suoi congiunti agiscono in giudizio per il ristoro del danno non patrimoniale. I giudici di merito ascrivono la responsabilità del fatto per 2/3 al conducente, a causa della sua condotta imprudente, e per 1/3 al Comune, proprietario della strada. All’ente vengono contestate le dimensioni della barriera di contenimento, infatti, se il guard rail avesse avuto l’altezza regolamentare (75 cm in luogo di 40/50 cm), “avrebbe potuto contenere e dissipare l’urto del mezzo deformandosi”.
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L’amministrazione di sostegno: nuove figure di tutela
L’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 9 gennaio 2004, n. 6, che ha rappresentato una riforma senz’altro epocale in tema di protezione privatistica delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, dando al giudice adito la possibilità di creare di volta in volta una sorta di “abito su misura”, che tenesse conto delle effettive esigenze della persona interessata, senza dover necessariamente utilizzare le molto più limitanti figure dell’interdizione e dell’inabilitazione, laddove non fosse stato assolutamente indispensabile.
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