L’amministrazione di sostegno: nuove figure di tutela

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 9 gennaio 2004, n. 6, che ha rappresentato una riforma senz’altro epocale in tema di protezione privatistica delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, dando al giudice adito la possibilità di creare di volta in volta una sorta di “abito su misura”, che tenesse conto delle effettive esigenze della persona interessata, senza dover necessariamente utilizzare le molto più limitanti figure dell’interdizione e dell’inabilitazione, laddove non fosse stato assolutamente indispensabile.

L’istituto in argomento è volto non solo alla cura degli interessi patrimoniali del soggetto che vi è sottoposto ma anche di quelli di carattere non patrimoniale, tanto ch’essa «può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l’istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire».

Il procedimento di nomina

Ai sensi dell’art. 406 c.c., il ricorso introduttivo del procedimento volto alla nomina dell’amministratore di sostegno può essere proposto dal potenziale beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore, dal curatore e dal Pubblico Ministero.

Dal punto di vista fiscale, in linea generale «In tema di IVA, posto che l’attività svolta all’amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l’amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso» (Cass. 14846/2020).