Finanziamento per acquisto auto: le rate vanno restituite se il mezzo non viene consegnato

Se la vendita e il finanziamento sono collegati, l’inadempimento della prima travolge anche il secondo

La Suprema Corte (Cassazione n. 5365/2024) si pronuncia in una vicenda molto attuale.

IL CASO. Per acquistare un’auto un uomo conclude un contratto di finanziamento, tuttavia, il mezzo non gli viene consegnato ed egli agisce in giudizio contro la società che ha erogato il credito, al fine di ottenere la ripetizione delle rate versate. In primo grado, la sua domanda viene rigettata, mentre in appello è dichiarata la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa.
Il consumatore può agire contro il finanziatore nel caso in cui il bene non gli venga consegnato?
La Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5365 (testo in calce), premette che la vicenda in esame è risalente nel tempo (2009) e, quindi, non trova applicazione l’art. 125- introdotto nel 2010, che disciplina proprio l’ipotesi dell’inadempimento del fornitore. In ogni caso, secondo gli ermellini, tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento sussiste un collegamento negoziale e il mancato perfezionarsi del contratto di vendita – stante la mancata consegna dell’auto – comporta l’invalidità del contratto di finanziamento, venendo meno la causa di quest’ultimo.